IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 837 del 2008, proposto da Elleci  Costruzioni  Srl,
rappresentato e difeso dall'avv. Ramona Fusi,  con  domicilio  eletto
presso Ramona Fusi in Brescia, via XX Settembre, 66; 
    Contro il Comune di Montichiari; 
    Nei confronti della Regione  Lombardia,  rappresentato  e  difeso
dall'avv. Piera Pujatti, con domicilio eletto presso Donatella  Mento
in Brescia, via Cipro, 30; Provincia di Brescia; 
    Per  l'annullamento  del  provvedimento   prot.   14063/X.9   del
4/6/2008, a  firma  del  dirigente  del  Dipartimento  Politiche  del
Territorio del Comune di Montichiari, recante diniego all'istanza  di
permesso  di  costruire,  nuova  palazzina   residenziale,   contrada
Bellandi,  nonche'  di  ogni  altro  atto,  connesso,  presupposto  e
conseguente. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  12  gennaio  2011  il
dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come  specificato
nel verbale; 
    Con ricorso notificato il 23 luglio 2008 e depositato  presso  la
Segreteria della Sezione il 19 agosto 2008,  Elleci  costruzioni  Srl
impugna il provvedimento, in data 4 giugno 2008,  del  dirigente  del
Dipartimento politiche  del  territorio  del  Comune  di  Montichiari
recante il diniego di  rilascio  di  permesso  di  costruire  per  la
realizzazione,  in  via  Bellandi  n.  26,  di  un   nuovo   edificio
residenziale di cui alla domanda presentata in data  24  aprile  2008
(assunta al prot. n. 14063). 
    In punto di fatto, la ricorrente evidenzia: 
        di essere proprietaria  di  un'area  in  localita'  Bellandi,
azzonata dal PRG  vigente  come  B2  «residenziale  di  completamento
semintensivo», acquistata in data 6 luglio 2006 (doc. 1)  e  di  aver
stipulato il 26 luglio 2006 contratto di mutuo fondiario (doc. n.  2)
in vista dell'edificazione sullo stesso; 
        che detto terreno risulta ricompreso all'interno  della  zona
delimitata dall'art. 100, secondo comma, delle NTA del PTCP approvato
dalla Provincia di Brescia il 21 aprile 2004 («nelle aree interne  al
poligono delimitato: a nord, dalla poligonale di cui alla Tav.  1.1.;
ad est, dalla ex S.S.  236  "Goitese",  a  sud,  dalla  ex  S.S.  668
"Lenese"; a ovest, dalla linea ferroviaria Brescia-Parma - cosi' come
riportati nella tavola stessa," per la quale  "fino  all'approvazione
del Piano Territoriale d'Area per  l'aeroporto  G.  D'Annunzio  o  di
specifici Accordi  di  programma,  e  comunque  non  oltre  tre  anni
dall'approvazione del PTCP" si prevede che "l'attivita'  edificatoria
ammessa limitatamente agli interventi  di  manutenzione,  restauro  e
ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti senza mutamenti  di
destinazione azione d'uso a scopo residenziale;  s'intendono  tendono
altresi' operanti, nelle more suddette, le  servitu'  attualmente  in
essere per gli aeroporti civili e militari»); 
        che l'art. 52 delle NTA del vigente PRG di Montichiari  (cfr.
il doc. 5) riprende testualmente detta disposizione del PTCP; 
        che la Provincia di Brescia  -  alla  quale  la  Regione  con
delibera G.R. n. VII/7062 del 23 novembre 2001 ha delegato il compito
di procedere alla redazione  del  Piano  d'area  -  con  la  delibera
consiliare n. 22 del 29 giugno 2006 (doc. 6) ha preso atto, ai  sensi
dell'art. 21 della L.R n. 12/05, dello schema di  piano  d'area,  nel
quale il terreno di proprieta' ricade nella «zona blu», relativamente
alla quale (art. 17) e' ammessa  la  possibilita'  di  completare  le
previsioni dei PRG vigenti; 
        che nell'imminenza della scadenza del regime di salvaguardia,
la Regione Lombardia ha emanato la L.R. 27 febbraio 2007 n. 5, con la
quale, all'art. 14 (recante la rubrica «Disposizioni di  salvaguardia
per  l'aeroporto  di  Montichiari»)  si  dispone:  «Al  fine  di  non
compromettere il potenziamento dell'aeroporto di Montichiari, secondo
quanto previsto dagli strumenti della programmazione regionale,  fino
all'entrata in  vigore  del  relativo  piano  territoriale  regionale
d'area ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 11 marzo 2005,  n.
12 (legge per  il  governo  del  territorio)  e  comunque  non  oltre
quindici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione,  si
applicano  le  disposizioni  di  salvaguardia  di  cui  al   presente
articolo.»; 
        che, con l'art. 14 della L.R 31 marzo 2008  n.  5,  la  norma
veniva ancora prorogata sino al 31 dicembre 2008; 
        che, in corso di causa, sono sopravvenute ulteriori  proroghe
del termine di scadenza della misura di salvaguardia: a) con l'art. 4
della L.R. 23 dicembre 2008 n. 33 il termine del 31 dicembre 2008  e'
stato protratto al 30 giugno 2010; b)  con  1'art.  23  della  L.R  5
febbraio 2010 n. 7, al 30 giugno 2011. 
    Tanto premesso, Elleci Costruzioni pone in luce: 
        che, in data 24 aprile 2008, non potendo  piu'  protrarre  la
realizzazione della costruzione  preventivata,  per  la  quale  aveva
contratto un oneroso mutuo fondiario, presentava domanda di  rilascio
di permesso di costruire per la realizzazione di  un  nuovo  edificio
residenziale di cui alle allegate  tavole  progettuali  (doc.  n.  10
della ricorrente); 
        che il Dipartimento politiche del territorio  del  Comune  di
Montichiari -  con  nota  7  maggio  2008  n.  1506  (doc.  11  della
ricorrente) - le comunicava, ex art. 10-bis legge n. 241/1990, che il
permesso  di  costruire,  non  poteva  essere  accolto   in   quanto:
«L'intervento e' compreso entro il perimetro del piano  d'area  (art.
20 L.R. n. 12/2005) dell'aeroporto di Montichiari nel quale non  sono
consentiti nuovi interventi se non quelli previsti da piani attuativi
(P.L.) vigenti cosi' come dispone l'art. 100 del  PTCP  e  successive
conferme ed integrazioni (L.R. n. 5/2007  e  L.R.  n.  5/2008)»,  con
invito a trasmettere osservazioni entro 10 giorni (doc. n.  11  della
ric.); 
        di aver, con nota in data  20  maggio  2008,  evidenziato  al
Comune che la proroga del termine da aprile 2007 a giugno 2008  cosi'
come   quella    al    dicembre    2008,    risultava    «palesemente
incostituzionale»; 
        che il Comune -  con  1'impugnato  provvedimento  in  data  4
giugno 2008 - opponeva  il  diniego  definitivo,  rilevando  che  «le
considerazioni presentate (in data 21 maggio 2008, prot.  16729)  non
consentono di disapplicare la disciplina normativa sovraordinata  che
impone il divieto di nuove edificazioni nell'ambito del piano  d'area
(art. 20 L.R. n.  12/2005)  dell'aeroporto  di  Montichiari,  divieto
introdotto dall'art. 100 del PTCP, recepito all'art. 52  delle  Norme
tecniche di attuazione del vigente PRG e  successivamente  confermato
con le LL.RR. n. 5/2007 e 5/2008». 
    La ricorrente articola le seguenti doglianze: 
        1) Violazione dell'art. 12 DPR 6 giugno 2001 n. 380 e art. 36
L.R. 11 marzo 2005 n. 12; sostenendo che,  in  forza  delle  predette
disposizioni, la misura di salvaguardia non puo' eccedere il  termine
di tre anni; 
        2) Violazione del combinato disposto dell'art.  12  c.  3  TU
edilizia e art 14. L.R. 5/2007; dovendosi ritenere  l'opera  proposta
conforme agli strumenti urbanistici e non in contrasto con lo  schema
di piano territoriale d'area; 
        3) Eccesso di potere  per  insufficienza  della  motivazione;
lamentando la mancata esplicitazione delle ragioni della assunta  non
compatibilita' dell'intervento; 
        4) Eccesso di potere per carenza istruttoria; per  non  avere
effettuato  l'Amministrazione  alcuna   verifica   in   ordine   alla
compatibilita' con le previsioni del progetto di piano d'area. 
        5) Questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  14
della L.R. 27 febbraio 2007 n. 5, come notificata dalla L.R. n. 5 del
2008 in relazione agli artt. 3, 41, 42, 43 (recte 97), 117 Cost. 
    La ricorrente formula  altresi'  richiesta  di  risarcimento  del
danno in forma specifica e riserva di agire per  eventuali  ulteriori
danni. 
    Con separata sentenza non definitiva in pari data la  Sezione  ha
esaminato e respinto il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, in
quanto fondati sul  non  condivisibile  presupposto  che  l'opera  da
realizzarsi non sarebbe ope legis  vietata,  bensi'  se  ne  dovrebbe
verificare in concreto l'eventuale contrasto con lo schema  di  piano
territoriale d'area. 
    In relazione al primo motivo, con la predetta sentenza, e'  stato
rilevato che la tesi di parte ricorrente - secondo cui la  misura  di
salvaguardia non puo' eccedere il termine di tre anni  giusta  quanto
disposto dall'art. 12 DPR 6 giugno 2001 n. 380 e dall'art. 36 L.R  11
marzo 2005 n. 12  -  non  puo'  essere  condivisa,  posto  che  nella
fattispecie  e'  stata  fatta  applicazione   di   una   disposizione
legislativa regionale (l'art. 14 L.R 27 febbraio 2007 n. 5)  che,  in
relazione ad uno specifico strumento  urbanistico  (il  piano  d'area
aeroportuale  di  Montichiari),  impone  una  particolare  misura  di
salvaguardia, determinandone anche la durata (il cui  termine  finale
e' stato piu' volte protratto con  successive  leggi  regionali).  In
tale contesto, il richiamo alla disposizione di cui all'art.  12  del
DPR n. 380/01 e' del  tutto  fuori  luogo,  cosi'  come  pure  quello
all'art. 36, quarto comma, della L.R 12/05 che  regolamenta,  in  via
generale,  la  durata  delle  misure  di  salvaguardia  in  relazione
all'intervenuta adozione del piano urbanistico. 
    Inoltre,  va  escluso  che  la  conclusione  di  cui  all'evocata
decisione  n.  2/08  dell'Ad.  plen.  del  Cons.  St.  possa  trovare
applicazione   anche   alla   presente   fattispecie.   Infatti,   il
ragionamento giuridico ivi svolto attiene esclusivamente al  rapporto
fra  norma  regionale  precedente  e  legge  nazionale   sopravvenuta
implicante l'affermazione di nuovi principi fondamentali  (pervenendo
all'affermazione dell'effetto di abrogazione  implicita  della  norma
regionale precedente in contrasto con tali principi). Tale  principio
non ha invece alcuna  rilevanza  per  l'ipotesi,  che  qui  viene  in
rilievo, di approvazione di  una  nuova  norma  regionale  successiva
all'enunciazione  di  principi  fondamentali  da  parte  della  legge
nazionale. In tale secondo caso si pone non gia' questione di effetto
abrogativo bensi' di possibile  illegittimita'  costituzionale  delle
norma  regionale  per  violazione  dei  limiti  di  competenza  posti
dall'art. 117, terzo comma, della Cost. 
    Il primo motivo quindi dovrebbe essere anch'esso essere respinto,
residuando quindi di solamente la disamina della questione, sollevata
dalla scorrente, di legittimita' costituzionale della  norma  di  cui
all'art. 14 della L.R. 27 febbraio  2007  n.  5,  che  stabilisce  la
misura di salvaguardia, nonche' delle successive proroghe del termine
finale della stessa, disposte con le LL. RR. 31 marzo 2008 n.  5,  23
dicembre 2008 n. 33 e 5 febbraio 2010 n. 7. 
    Solamente in caso di accoglimento della questione da parte  della
Corte costituzionale,  con  conseguente  venir  meno  della  predetta
specifica    norma,    sarebbe    infatti    possibile     addivenire
all'accoglimento del primo motivo di gravame, da  cio'  la  rilevanza
della questione proposta. 
    La questione di costituzionalita' e' sollevata dalla  ricorrente-
con il quinto motivo di gravame- in relazione ai  seguenti  parametri
costituzionali: 
        all'art.  3  della  Costituzione,  in  quanto  la  disciplina
legislativa regionale pone un'irragionevole differenza di trattamento
tra i proprietari delle aree  comprese  nell'ambito  interessato  dal
futuro piano d'area aeroportuale (il quadrilatero descritto dall'art.
100 del PTCP) e gli altri proprietari dei medesimo Comune; 
        all'art. 41 Cost. sostenendo che le continue reiterazione del
regime di salvaguardia, l'assoluta incertezza su quale  possa  essere
il destino delle aree assoggettate allo stesso in assenza di un piano
adottato, la realistica prospettiva  che  il  predetto  regime  venga
ulteriormente prorogato per un tempo futuro incerto,  convergono  nel
determinare  una  situazione  che  impedisce  di  operare   qualsiasi
investimento nell'area in questione, sicche' l'illegittimo divieto di
costruire in assenza di qualsiasi  tipo  di  indennizzo  realizza  la
penalizzazione delle piccole imprese del  settore  delle  costruzioni
come la ricorrente; 
        all'art.  42  Cost.  poiche'   i   proprietari   delle   aree
edificabili  comprese  nella  zona  non  possono   realizzare   nuove
costruzioni anche se coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti e
contestualmente si trovano  nell'impossibilita'  di  commercializzare
gli immobili in questione ovvero di programmarne il futuro utilizzo a
causa dell'assoluta incertezza in ordine a  quando  il  piano  d'area
sara' approvato e quali potrebbero essere i contenuti  dello  stesso.
Inoltre, il  sostanziale  svuotamento  del  diritto  reale  e'  stato
determinato  dal  legislatore  regionale  in  assenza  di   qualsiasi
indennizzo e non gia'  per  perseguire  l'interesse  pubblico  quanto
piuttosto per consentire l'inerzia dell'amministrazione che sino alla
data di proposizione del ricorso non aveva ancora provveduto  neppure
all'adozione del piano d'area; 
        all'art. 97 Cost., trattandosi  di  disposizione  legislativa
ascrivibile nella categoria delle leggi provvedimento  -  ossia  atti
formalmente legislativi destinati a tenere  luogo  del  provvedimento
amministrativo in quanto dispongono in concreto su  casi  e  rapporti
specifici. Richiamando l'insegnamento di cui alla sentenza 20  luglio
2007 n. 314 della Corte costituzionale, viene sottolineato che sia la
norma originaria (di cui all'art. 14 della  L.R  n.  5/2007)  sia  le
proroghe disposte con le  leggi  successive  sopra  richiamate  hanno
determinato   la   protrazione   del    regime    di    salvaguardia,
originariamente posto in via amministrativa dall'art.  100  del  PTCP
(piano territoriale di coordinamento provinciale) di  Brescia,  senza
porre in essere alcuna verifica circa la  necessita'  di  sacrificare
ulteriormente i beni della vita dei privati, i  quali  avevano  ormai
maturato il  legittimo  affidamento  alla  riespansione  del  proprio
diritto; 
        all'art.  117  della  Cost.,  ponendo  in   luce   l'avvenuto
superamento, da parte del legislatore  regionale,  dell'ambito  della
potesta' legislativa regionale,  in  quanto  in  tema  di  misure  di
salvaguardia  (rientrante  nell'ambito  della  materia  governo   del
territorio e quindi di legislazione  concorrente),  la  Regione  puo'
dettare norme specifiche solo all'interno temo dei limiti posti dalla
legge statale e nel rispetto dei principi posti dallo  Stato,  mentre
la norma in questione in  contestazione  ha  provveduto  non  solo  a
superare il limite massimo di 5 anni ma  addirittura  ha  imposto  le
misure di salvaguardia senza che sia neppure  intervenuta  l'adozione
del piano territoriale d'area. 
    Va  innanzitutto  rilevato  che   la   sollevata   questione   di
costituzionalita' risulta rilevante. 
    Invero, come evidenziato dalla stessa ricorrente  (cfr.  pag.  17
dell'atto di ricorso), la misura di salvaguardia invocata dal  Comune
non deriva da strumenti urbanistici, dato che  l'art.  100  del  PTCP
(espressamente richiamato dal PRG all'art. 52) ha  cessato  di  avere
efficacia alla data del 21 aprile 2007,  bensi'  dell'art.  14  della
L.R.  n.  5/2007  (e  successive  modificazioni).   Ove   quindi   la
disposizione   normativa   regionale   dovesse   essere    dichiarata
incostituzionale il regime di salvaguardia non sarebbe applicabile al
caso di specie e conseguentemente il permesso di  costruire  potrebbe
essere rilasciato, posto che la destinazione dell'area di  proprieta'
della ricorrente -  all'atto  di  proposizione  della  domanda  e  di
assunzione del  diniego  -  era  B2  «residenziale  di  completamento
semintensivo». 
    La  proposta   questione   di   costituzionalita'   non   risulta
manifestamente infondata. 
    La norma sospettata d'incostituzionalita' l'art. 14 (Disposizioni
di  salvaguardia  per  l'aeroporto  di  Montichiari)  della  L.R.  27
febbraio 2007 n. 5 cosi' recita (nel testo attualmente in vigore): 
        «1.  Al  fine   di   non   compromettere   il   potenziamento
dell'aeroporto  di  Montichiari,  secondo   quanto   previsto   dagli
strumenti della programmazione regionale, fino all'entrata in  vigore
del relativo piano territoriale regionale d'area ai  sensi  dell'art.
20 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per  il  governo
del territorio) e comunque non oltre il 30 giugno 2011, si  applicano
le disposizioni di salvaguardia di cui al presente articolo. 
        2. Nell'ambito  individuato  dal  comma  5  e'  vietato  ogni
intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del  territorio,
ad eccezione dei seguenti interventi relativi a edifici esistenti: 
          a) manutenzione ordinaria e straordinaria; 
          b) restauro e risanamento conservativo; 
        c)  ristrutturazione  edilizia  non  comportante  cambio   di
destinazione d'uso in senso residenziale; 
        c-bis)  ampliamenti  previsti  negli  strumenti   urbanistici
vigenti, non comportanti cambio di destinazione azione d'uso, sino ad
un massimo del 20 per cento della superficie lorda di pavimento (SLP)
per le attivita' produttive, e sino ad un massimo del  10  per  cento
della  superficie  lorda  di  pavimento   (SLP)   per   la   funzione
residenziale,  senza  possibilita'   di   incremento   delle   unita'
immobiliari. 
        3. Sono comunque fatte salve: 
          a) la possibilita' di  realizzare  interventi  strettamente
connessi all'esercizio delle attivita' aeroportuali attuali; 
          b) la realizzazione degli interventi gia'  assentiti  e  di
quelli previsti da piani urbanistico-edilizi attuativi vigenti. 
        4.  Sono  altresi'  possibili,   previa   deliberazione   del
Consiglio regionale, su proposta della Giunta  regionale,  attestante
la  sussistenza  di  condizioni   di   compatibilita'   rispetto   al
potenziamento dell'aeroporto: 
          a)  l'attuazione   delle   previsioni   di   strumenti   di
pianificazione approvati dalla Regione; 
          b) l'approvazione e la successiva attuazione di accordi  di
programma di rilevanza regionale, gia' avviati alla data  di  entrata
in vigore della presente disposizione; 
          c)  l'autorizzazione  e   la   successiva   attuazione   di
iniziative finalizzate al recupero e/o smaltimento dei rifiuti. 
        5. La disciplina di cui ai commi 2, 3 e 4 trova  applicazione
nell'ambito A individuato  dalla  Delib.G.R.  25  novembre  2009,  n.
8/10637». 
    La norma vieta, in via di  salvaguardia,  l'intervento  richiesto
dall'odierna ricorrente (nuova edificazione) per una durata temporale
(considerando l'attuale scadenza al 30.6.2011) gia'  superiore  ai  4
anni, essendo intervenuta nel febbraio 2007. 
    Va notato che tale salvaguardia legislativa si va ad aggiungere a
quella,  disposta  in  via  amministrativa  dall'art.  100  del  PTCP
(approvato il 21 aprile 2004), che imponeva la salvaguardia  per  tre
anni («... fino all'approvazione del Piano  Territoriale  d'Area  per
l'aeroporto G. D'Annunzio o di  specifici  Accordi  di  programma,  e
comunque non oltre tre anni dall'approvazione  del  PTCP  l'attivita'
edificatoria   e'   ammessa   limitatamente   agli   interventi    di
manutenzione, restauro  e  ristrutturazione  edilizia  degli  edifici
esistenti   senza   mutamenti   di   destinazione   d'uso   a   scopo
residenziale... »). 
    In sostanza si e' disposto un congelamento di aree,  come  quella
in questione, classificate come edificabili dal PRG, per  una  durata
superiore ai 7 anni. 
    Si pone quindi il dubbio della legittimita' costituzionale  della
norma  regionale  che  ha  legificato  il  termine  di   salvaguardia
protraendolo ben oltre i tre anni. 
    Al riguardo vanno svolte le seguenti ulteriori considerazioni. 
    Le misure di salvaguardia hanno lo scopo  di  impedire  mutamenti
degli assetti urbanistici ed edilizi che si potrebbero porre  poi  in
contrasto con le nuove previsioni pianificatorie. 
    Sia la norma nazionale (art. 12, comma 3,  del  D.P.R.  6  giugno
2001 n. 380) sia la norma regionale (art. 36 L.r.  n.  12  del  2005)
prevedono che, in caso di  contrasto  dell'intervento  oggetto  della
domanda di permesso di  costruire  con  le  previsioni  di  strumenti
urbanistici adottati, e' sospesa ogni determinazione in  ordine  alla
domanda. 
    La  misura  di  salvaguardia  comporta  dunque   la   sospensione
dell'esame della domanda edificatoria,  quale  misura  soprassessoria
che  si  giustifica  per  la  variazione  ancora   imperfetta   della
disciplina urbanistica, ma non  anche  il  definitivo  rigetto  della
stessa (cfr. ex multis T.A.R Salerno, sez. II, 30 settembre  2010  n.
11158). 
    Invero, un diniego non troverebbe giustificazione per la mera non
conformita' con  una  disposizione  che  potrebbe  anche,  nel  corso
ulteriore  del  procedimento,  non  essere  approvata  dall'autorita'
regionale e, dunque, non entrare mai in vigore. 
    La disposizione di cui all'art. 14 della L.R. n. 5  del  2007  si
connota per alcune peculiarita' che la  distinguono  dalle  ordinarie
misure di salvaguardia: 
        a) non prevede una sospensione della  decisione  bensi'  pone
direttamente un divieto di realizzazione  di  determinati  interventi
edilizi; 
        b) non e' correlata  all'intervenuta  adozione  di  un  piano
urbanistico ma e' disposta in  previsione  della  futura  entrata  in
vigore del piano d'area del quale (al momento dell'approvazione della
legge) non v'era stata che l'avvio della progettazione; 
        c) sebbene in origine avesse un  termine  massimo  di  durata
(tre anni, a prescindere dal sopravvenire  o  meno  dell'approvazione
del piano d'area), per effetto delle proroghe intervenute negli  anni
2008/2010 ha ora una durata superiore ai quattro anni. 
    In relazione a  tali  caratteristiche  deve  ritenersi  che  tale
previsione  legislativa   si   presti   ad   essere   sospettata   di
incostituzionalita',  in  relazione   ai   parametri   costituzionali
invocati dalla ricorrente e sopra riportati. 
    In relazione alla violazione dell'art. 117,  terzo  comma,  Cost.
(seguendo l'impostazione di cui alla decisione n. 2 del 7 aprile 2008
dell' Ad. Plen. del Consiglio di Stato) va rilevato che: 
        l'art. 12, comma 3, del D.P.R n. 380 del 2001 va  considerato
norma che esprime un principio fondamentale (in  relazione  a  quanto
disposto dall'art. 1, comma  1,  del  medesimo  D.p.r.  n.  380/2001,
secondo cui «il presente testo unico contiene i principi fondamentali
e  generali  e  le  disposizioni  per  la  disciplina  dell'attivita'
edilizia»,  nonche'  i  commi  1  e  3  dell'art.  2,  secondo   cui,
rispettivamente,  «le  regioni  esercitano  la  potesta'  legislativa
concorrente  in  materia   edilizia   nel   rispetto   dei   principi
fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni
contenute nel testo unico» e «le disposizioni,  anche  di  dettaglio,
del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in  esso
contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a  statuto
ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi»); 
        l'art. 12, comma 3, del T.U. per l'edilizia  ha  inteso  (nel
riprendere i contenuti sostanziali dell'articolo unico della legge n.
1902 del 1952) esprimere il principio che le  amministrazioni  locali
debbono definire tempestivamente  l'iter  procedimentale  conseguente
all'adozione  degli  strumenti  urbanistici  generali  con  il   loro
tempestivo  invio  agli  organi  deputati  alla  loro   approvazione,
correlando agli eventuali ritardi  burocratici  un  regime  di  minor
favore, volto, essenzialmente, ad evitare le strumentalizzazioni  che
un non  sollecito  esercizio  dell'azione  amministrativa  renderebbe
possibile e (con contenuti in certo modo  sanzionatori  delle  spesso
defatiganti  lungaggini  amministrative)  a  favorire  una   maggiore
responsabilizzazione degli amministratori locali, in  funzione  anche
dell'esigenza di tutelare il valore costituzionale della proprieta' e
delle connesse facolta' edificatorie. 
    Come rilevato nella sentenza n. 282  del  26  giugno  2002  della
Corte costituzionale, «La nuova  formulazione  dell'art.  117,  terzo
comma, rispetto a  quella  previgente  dell'art.  117,  primo  comma,
esprime l'intento di una piu' netta  distinzione  fra  la  competenza
regionale a legiferare in queste materie  e  la  competenza  statale,
limitata  alla  determinazione  dei   principi   fondamentali   della
disciplina. Cio' non significa pero' che i  principi  possano  trarsi
solo da leggi statali nuove,  espressamente  rivolte  a  tale  scopo.
Specie nella fase della transizione dal vecchio al nuovo  sistema  di
riparto  delle  competenze,  la  legislazione  regionale  concorrente
dovra' svolgersi nel  rispetto  dei  principi  fondamentali  comunque
risultanti dalla legislazione statale gia' in vigore.». 
    Va rilevato che, con la sentenza n. 343 del 29  luglio  2005,  la
Corte costituzionale - chiamata  a  pronunciarsi  sulla  legittimita'
costituzionale degli articoli 4 e 30 della legge della Regione Marche
5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica,  paesaggistica  e
di assetto del territorio) - ne ha  dichiarato  l'illegittimita'  per
non avere osservato i principi fondamentali delle leggi  dello  Stato
posti dall'art. 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 
    In  relazione   al   carattere   di   legge-provvedimento   della
disposizione qui contestata, va  rilevato  che  con  la  sentenza  13
luglio 2007 n. 267 la Corte  costituzionale  ha  osservato  che  «una
disposizione che puo' essere qualificata come  "norma-provvedimento",
in quanto incide  su  un  numero  determinato  e  molto  limitato  di
destinatari ed ha contenuto particolare e concreto». 
    Al riguardo, la predetta decisione ha ricordato che: 
        «secondo la consolidata giurisprudenza di questa  Corte,  non
e' preclusa alla legge ordinaria la possibilita'  di  attrarre  nella
propria sfera di disciplina oggetti o  materie  normalmente  affidati
all'autorita' amministrativa, non sussistendo un divieto di  adozione
di   leggi   a   contenuto   particolare   e   concreto,   ossia   di
leggi-provvedimento (sentenza n. 347 del 1995). 
    Tuttavia,  queste  leggi  sono  ammissibili  entro   limiti   sia
specifici, qual e' quello del rispetto della funzione giurisdizionale
in ordine alla decisione delle cause in corso, sia generali, e  cioe'
del principio della ragionevolezza e non arbitrarieta'  (sentenze  n.
492 del 1995, n. 346 del 1991, n. 143 del 1989). La  legittimita'  di
questo tipo di leggi deve, quindi, essere valutata  in  relazione  al
loro specifico contenuto. 
    In considerazione  del  pericolo  di  disparita'  di  trattamento
insito in previsioni di tipo particolare o derogatorio  (sentenze  n.
185  del  1998,  n.  153  del  1997),  la   legge-provvedimento   e',
conseguentemente,   soggetta   ad   uno    scrutinio    stretto    di
costituzionalita' (sentenze n. 429 del 2002, n. 364 del 1999, nn. 153
e 2 del 1997), essenzialmente sotto i profili della non arbitrarieta'
e della non irragionevolezza della scelta del legislatore. Ed un tale
sindacato deve essere tanto piu' rigoroso quanto  piu'  marcata  sia,
come nella specie, la natura  provvedimentale  dell'atto  legislativo
sottoposto a controllo (sentenza n. 153 del 1997)». 
    La medesima Corte, con la sentenza 18 maggio 2009 n. 137, ha  poi
soggiunto che «Dalla giurisprudenza costituzionale si ricava che,  se
e' vero che non e' configurabile,  in  base  alla  Costituzione,  una
riserva di amministrazione, e' pur vero che  lo  stesso  legislatore,
qualora emetta leggi a contenuto provvedimentale, deve applicare  con
particolare rigore  il  canone  della  ragionevolezza,  affinche'  il
ricorso a detto tipo di provvedimento non si risolva in una modalita'
per aggirare i principi di eguaglianza  ed  imparzialita'.  In  altri
termini, la mancata  previsione  costituzionale  di  una  riserva  di
amministrazione e la conseguente possibilita' per il  legislatore  di
svolgere un'attivita' a contenuto amministrativo, non  puo'  giungere
fino a violare  l'eguaglianza  tra  i  cittadini.  Ne  consegue  che,
qualora il legislatore  ponga  in  essere  un'attivita'  a  contenuto
particolare e concreto, devono risultare  i  criteri  ai  quali  sono
ispirate le scelte e le relative modalita' di attuazione». 
    Si veda infine, Corte cost., 11 luglio 2008, n. 271, con la quale
e' stata dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  di  L.R  della
Liguria  avente  natura  di  legge-provvedimento  e  comportante   la
violazione della competenza legislativa nazionale. 
    Per  quanto  esposto,  appare  rilevante  e  non   manifestamente
infondata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  14
della L.R. della Lombardia 27 febbraio 2007 n. 5 (come risultante per
effetto delle modifiche introdotte successivamente dall'art. 14 della
L.R 31 marzo 2008 n. 5, dall'art. 4 della L.R. 23 dicembre 2008 n. 33
e dall' art. 23 della L.R 5 febbraio 2010 n.  7)  in  relazione  agli
artt. 3, 41, 42, 97, 117, terzo comma della Costituzione. 
    Per l'effetto, vanno trasmessi alla Corte costituzionale gli atti
del giudizio sospeso con sentenza non definitiva pronunciata in  data
odierna.